Articolo 1.

        1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.